obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati1.Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi)) pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2.Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a)i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel tempo;
b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Entrata in vigore il 8 giugno 2016
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