obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2.Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a)i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b)i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Entrata in vigore il 5 aprile 2013
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