Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Art. 23.Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
b)scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
d)accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Entrata in vigore il 8 giugno 2016
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