Art 2

Art. 2.1.Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.
2.Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3.La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.
4.Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al ((92 per cento)) del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1989
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