disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e
di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario1.Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo le parole: "adotta, con proprio decreto," sono inserite le seguenti: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b)dopo le parole: "provvedimenti amministrativi", sono inserite le seguenti: "relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,".
1-bis.All'articolo 80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale",".
1-ter.All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonche' del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale"" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005.
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33)).
3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario1.Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo le parole: "adotta, con proprio decreto," sono inserite le seguenti: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b)dopo le parole: "provvedimenti amministrativi", sono inserite le seguenti: "relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,".
1-bis.All'articolo 80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonche' al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale",".
1-ter.All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonche' del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ "Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale"" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".
1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005.
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 APRILE 2009, N. 33)).
3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalita' che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
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4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-27, n. 202300974Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
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5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-27, n. 202300986Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
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