Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-14, n. 202302680
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 02680/2023REG.PROV.COLL.
N. 01833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2022, proposto
dalla sig.ra A F, quale erede con beneficio d’inventario del sig. C D, già titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P, in Roma, Via Nizza, n. 59 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC nei Registri di giustizia,
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda, 27 luglio 2010, n. 3181, e della sentenza definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda, 27 luglio 2021, n. 986 non notificate, rese nel giudizio n.r.g. 2962/2003 per l’annullamento: 1) “della comunicazione A.G.E.A. prot. n. 6273, datata 30 luglio 2003 avente ad oggetto: Regime quote latte – Compensazione nazionale 2002/2003. Nota informativa, codice azienda n. 41237, ricevuta il 13 agosto 2003; 2) nonché, nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ed in particolare: a) del provvedimento A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003, citato nell’atto sub 1; b) della nota A.G.E.A. 30 luglio 2003, n. 6275” ,
visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’AGEA– Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
visti tutti gli atti di causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti in causa, come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra A F, quale erede con beneficio d’inventario del sig. C D, già titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato dinanzi al Tar Veneto i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali AGEA ha disposto la compensazione nazionale delle quote latte per il periodo 2022/2003.
La ricorrente ha affidato il gravame a tredici motivi raccolti in tre distinti gruppi, con i quali ha lamentato violazione della normativa nazionale ed unionale ed eccesso di potere da vari angoli prospettici.
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza parziale 27 luglio 2010, n. 3181, rispetto alla quale la parte interessata ha ritualmente presentato riserva di appello, il TAR Veneto ha respinto in parte il gravame e, per la restante parte, ha disposto la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione di un procedimento proposto dallo stesso ricorrente dinanzi al Tar Lazio – Roma concernente il QRI per la campagna 2022/2003 ed avente carattere pregiudiziale.
2. Con sentenza 18 giugno 2014, n. 6464, non impugnata, il Tar Lazio ha respinto il ricorso.
Dopo l’avvenuta riassunzione del giudizio, con sentenza 27 luglio 2021, n. 986, il Tar Veneto ha rigettato i restanti motivi di censura dedotti.
3. Contro le decisioni indicate in epigrafe (sentenza parziale n. 3181/2010 e sentenza definitiva n. 986/2021), ha proposto appello la sig.ra A F, in proprio e nella qualità indicata, lamentandone l’erroneità sotto molteplici punti di vista.
In particolare, l’appellante ha dedotto i seguenti mezzi di doglianza, riproponendo anche, in chiave critica verso le decisioni impugnate, le censure già articolate in prime cure :
<<“I. - Illegittimità per carenza, genericità ed infondatezza della motivazione con cui il TAR ha respinto il motivo sub I, n. 2 del ricorso di primo grado, ossia:
“2. Illegittimità comunitaria dell’art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99 e CEE 536/93, ora sostituito dal Reg. CE n. 1392/01, per previsione di categorie privilegiate di 9 produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria; mancata disapplicazione dell’art. 1, comma 8, L. n. 118/99 – Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. 241/90) - Eccesso di potere -”
Eccezione di nullità ex art. 31, comma 4, c.p.a.” ;
“II. - Illegittimità per carenza, genericità ed infondatezza della motivazione con cui il TAR ha respinto i motivi sub II, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 del ricorso di primo grado, ossia:
<8. Violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal CE n. 1256/99, n. 536/93 ora sostituito dal Reg. CEE 1392/2001, n. 749/00 e n. 603/01 per: - assegnazioni di QRI retroattive e basate su precedenti assegnazioni illegittime; - illegittima limitazione in peius della produzione aziendale; - conseguenti illegittime compensazioni - Mancata disapplicazione delle LL. n. 5/98, n. 118/99 e n. 79/00, e dei decreti ministeriali del 17.02.1998, n. 159/99 e del 19 aprile 2001 per contrasto con i Regg. CEE sopra citati - Violazione e falsa 14 applicazione degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/90 - Eccesso di potere.
9. Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99, n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE 1392/01, n. 749/00 e n. 603/01 per assegnazioni di QRI e effettuazione di compensazione in mancanza di accertamento dell’effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, L. n. 468/92, degli artt. 2 e 3 D.P.R. 569/93, dell’art. 1, comma 7, L. n. 118/99, dell’art. 1, commi 4 e 5, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e 7, L. n. 241/90 - Eccesso di potere - (illegittimità propria degli atti impugnati, in via derivata, per illegittimità comunitaria delle LL. n. 5/98, 118/99 e n. 79/00 e dei D.M. 17.02.98, n. 159/99 e 19.4.01) –
10. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99, e n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE n. 1329/01, dell’art. 1, commi 5, 7 e 21 ter, L. n. 118/99, degli art. 1 e 3 D.M. n. 159/99 e dell’art. 1, commi 3, 4 e 5 L. n. 79/00 (per assegnazione di QRI su dati non definitivamente accertati; - per successive rettifiche) - Eccesso di potere -
11. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99, n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE 1329/01, n. 749/00 e n. 603/01; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 L. n. 5/98, dell’art. 1, commi 3, 4, 21 e 21 bis L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 1, 1bis, 3 e 8bis, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e 7, L. n. 241/90 (mancato accertamento delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato nei periodi precedenti agli atti impugnati posti a base dell’assegnazione dei QRI per i periodi successivi su cui si basa la compensazione impugnata; mancata ridistribuzione del QGG; mancato aggiornamento dei QRI; difetto di motivazione; attribuzione di QRI ripartito in quota A e quota B; taglio della quota B; mancato aggiornamento ed assegnazione di QRI aggiuntivi nei modi previsti dalla legge) - Eccesso di potere – (illegittimità propria degli atti impugnati e derivata per contrarietà al diritto comunitario e illegittimità degli atti presupposti)> ” ;
“III. - Illegittimità per carenza, genericità ed infondatezza della motivazione con cui il TAR ha respinto il motivo sub I, n. 1. del ricorso di primo grado, ossia:
<1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92 e 536/93, dell’art. 4, L. n. 468/92, dell’art. 1, commi 1, 7, 15 e 16 L. n. 118/99, dell’art. 1, commi 4 e 5, L. n.