Art 2

Art. 2.
Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresi' agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata gia' liquidata dagli enti stessi analoga indennita' previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1965

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