Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)

Art. 5.Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato (articolo 44, comma 3, lettera m), numeri 2, 3, 4, 5, legge n. 88/2009)1.All'articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009»;
b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria.
L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.»;
c)al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile»;
d)al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi dell'articolo 240»;
e)il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.»;
f)il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.»;
g)il comma 11 e' abrogato;
h)al comma 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.»;
2) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;
3) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.»;
i)dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.»;
l)il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.»;
m)dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.».
2.All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo la rubrica dell'articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: «legge n. 266/2005», sono aggiunte le seguenti: «; articolo 44, comma 2, lettera m), n. 4), legge n. 88/2009)»;
b)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.»;

c)al comma 7 le parole: «nomina il segretario» sono sostituite dalle seguenti: «nomina, se necessario, il segretario»;
d)al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con i criteri di cui all'articolo 241, comma 13».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 241 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 241(Arbitrato). (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994; articoli 150 - 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge n. 205/2000; D.M. n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009). - 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere deferite ad arbitri.
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce , muniti di precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullita' del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse , anche ai sensi dell'art. 240.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'art. 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia.
Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile.
11. (Abrogato).
12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.
Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L'art. 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.
L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di procedura civile.
12-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento.
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242.
15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.».
«Art. 243 (Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale). (art. 32, L. n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; D.M. n. 398/2000; art. 1, comma 71, legge n. 266/2005; art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009). - 1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242, comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrala nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'art. 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta , con i criteri di cui all'art. 241, comma 13.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'Autorita'.».
Entrata in vigore il 26 marzo 2010

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