Art. 16-bis.(( (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni). ))((1.L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16, relativo alle violazioni dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e' notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2.Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'.
3.Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1 aprile 2003.))
Entrata in vigore il 24 dicembre 2002
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