controversie oggetto di mediazione

Art. 2. Controversie oggetto di mediazione1.Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2.Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi. (9) ((10))-------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". -------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Sentenze12

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