Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 70

Art. 70.

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1933

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