Art 14
Art. 14.
Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e' data facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori "appartenenti alla Facolta'", si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240))
Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ai professori di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e' data facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validita' delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori "appartenenti alla Facolta'", si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240))