modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio
Art. 10. Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio1.Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
b)all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";
((b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni"));
c)all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";
d)all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2.I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche, connesse o complementari.
3.Le minori entrate derivanti dall'attuazione ((dell'art. 13, comma 4-bis, e)) dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ((introdotti)) dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4.In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5.Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b)all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone".
a)all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
b)all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";
((b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni"));
c)all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente";
d)all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".
2.I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche, connesse o complementari.
3.Le minori entrate derivanti dall'attuazione ((dell'art. 13, comma 4-bis, e)) dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ((introdotti)) dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
4.In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
5.Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b)all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicita' con il canone".
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