trasformazione e soppressione di enti pubblici

Art. 28. Trasformazione e soppressione di enti pubblici1.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
2.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
2-bis.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
3.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
4.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
5.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
6.((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
7.Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
9.I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
10.La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11.Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici. ((33))---------------AGGIORNAMENTO (33) La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 640) che sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione dell' articolo 28.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007

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