Art 3

Art. 3. l. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le universita', con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle universita' dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonche' di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attivita' di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle universita', monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.
2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attivita' tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalita' di partecipazione degli studenti alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita' di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.
Nota all'articolo 3:
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
"4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni."
Entrata in vigore il 12 novembre 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi