Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'esercito italiano, della marina militare, e dell'aeronautica militare

Art. 5.Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare1.Al libro nono del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo l'articolo 2196, e' inserito il seguente:
«Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di eta', comunque non superiori a 45 anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.»;
b)l'articolo 2223 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2223 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). - 1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri e' effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.»;
c)al titolo II, capo II, sezione IV, dopo l'articolo 2232, nella parte VI, e' inserito il seguente:
«Art. 2232-bis (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio). - 1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento e' formato iscrivendovi:
a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.»;
d)all'articolo 2233:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera b), le parole «Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potra' essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;» sono soppresse;
2.2) la lettera c) e' soppressa;
e)dopo l'articolo 2233, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente e' annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, puo' essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni puo' essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.»;
«Art. 2233-ter (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). - 1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano e' pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.»;
f)dopo l'articolo 2236, e' inserito il seguente:
«Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). - 1.
Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.»;
g)dopo l'articolo 2238, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2238-bis (Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare). - 1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.»;
«Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianita' di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado e' fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.»;
h)l'articolo 2243 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali gia' valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.»;
i)l'articolo 2244 e' abrogato;
l)dopo l'articolo 2250, e' inserito il seguente:
«Art. 2250-bis (Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare). - 1. Le anzianita' di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004. ».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 2233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2233. Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016 - 1. Fermo restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:
a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito;
b) in fase transitoria le aliquote di valutazione dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dal presente codice.»
c). (soppressa).».
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014

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