procedimento d'integrazione salariale ordinaria

Art. 7. Procedimento d'integrazione salariale ordinaria

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
Entrata in vigore il 7 giugno 1975
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