Art 66

Art. 66.
L'autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorita' predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina. ((10)) Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione e' adottata dal Ministri.
---------------AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 11-18 gennaio 1991, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, primo comma, secondo inciso, della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziche' farne proposta al Ministro".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1991
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