Art 12

Art. 12.
Il sottufficiale in servizio permanente e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.
Il sottufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Entrata in vigore il 10 agosto 1954
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