Art 29

Art. 29.
Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere dei periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'.
Se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.
Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio. ((9)) Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
---------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio."
Entrata in vigore il 27 dicembre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi