Art 33

Art. 33.
Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualita' necessarie e' dispensato dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto.
E' del pari dispensato dal servizio permanente, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.
Il provvedimento di dispensa dal servizio e' adottato in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio. (9)
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza. ((12))---------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio."---------------AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 19/04/1995, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilita' di essere sentito personalmente."
Entrata in vigore il 19 aprile 1995
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