principi generali

Art. 23. Principi generali1.Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori.
2.Costituiscono ulteriori principi generali dell'intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalita' agli obiettivi, nonche' la flessibilita' della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell'evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
3.Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorita' e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' ai seguenti soggetti:
a)il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b)il soggetto responsabile dell'impianto;
c)il direttore tecnico;
d)i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo;
e)i soci accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice;
f)gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. ((11))4.Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

-------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 10 marzo 2017, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/03/2017, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)".
Entrata in vigore il 15 marzo 2017

Sentenze385


  • 1. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-29, n. 202415994
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 21-septies legge 241/90·
    • cumulo di incentivi·
    • diritti di difesa·
    • eccesso di potere·
    • giusto procedimento·
    • GSE - Gestore dei Servizi Energetici·
    • incentivi efficienza energetica·
    • legittimità costituzionale·
    • meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica·
    • oscuramento delle generalità·
    • principio di autoresponsabilità·
    • recupero titoli di efficienza energetica·
    • RVC - richiesta di verifica e certificazione·
    • sanzione ripristinatoria·
    • verifica e controllo degli incentivi·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-04-16, n. 202407447
    Provvedimento:
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    • affidamento·
    • annullamento d'ufficio·
    • autotutela amministrativa·
    • carenze documentali·
    • certificati bianchi·
    • documentazione a supporto dei progetti·
    • eccesso di potere·
    • interessi pubblici·
    • legittimità del provvedimento di annullamento·
    • principio di autoresponsabilità·
    • recupero incentivi energetici·
    • risarcimento danni·
    • termini procedurali·
    • verifica e controllo ex post·
    • violazione art. 21 nonies L. 241/90

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-08, n. 202402488
    Provvedimento:
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    • adeguamento algoritmo di calcolo della TFO·
    • aiuti di Stato·
    • art. 26 d.l. 91/2014·
    • carenza di motivazione·
    • conguaglio negativo·
    • eccesso di potere·
    • effetto di incentivazione·
    • equa remunerazione dei costi di investimento·
    • legittimità delle istruzioni operative del GSE·
    • misure cautelari ex art. 55 c.p.a.·
    • principio di irretroattività·
    • rimodulazione della tariffa incentivante·
    • sostegno alle fonti rinnovabili·
    • spalma incentivi·
    • tariffa fissa omnicomprensiva (TFO)·
    • tariffa incentivante·
    • violazione art. 21-septies L. 241/1990
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