controlli e sanzioni in materia di incentivi

Art. 42. Controlli e sanzioni in materia di incentivi1.L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonche' con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla rete elettrica.
2.Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.
3.Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4.Per le finalita' di cui al comma 3, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.
5.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalita', stabilisca:
a)le modalita' con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;
b)le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;
c)le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;
d)le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita' pubbliche competenti all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
e)le modalita' con cui il GSE trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6.Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.
7.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle fonti rinnovabili.
Note all'art. 42:
- per l'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note all'articolo 25.
- si riporta il testo dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita':
"20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a)-b) (omissis)
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;"
Entrata in vigore il 28 marzo 2011
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