(interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)

Art. 7.(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)1.I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attivita' produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attivita' svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta presentati, il Ministero delle attivita' produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
3.Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potra' essere affidata la gestione di piu' procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali.
Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
4.L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' abrogato.
Note all'art. 7:
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n. 36, reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, reca: "Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". L'art. 3, abrogato dall'art. 109 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n, 270, recava:
"Art. 3 (Societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti).
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, reca: "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274". L'art. 106, comma 1, cosi' recita:
"1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2002
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