(norme acceleratorie in materia di contenzioso).
Art. 31-bis. (Norme acceleratorie in materia di contenzioso).((1.Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28.
Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis.La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter.L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater.Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere componente della commissione stessa.))2.I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3.Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4.Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis.La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter.L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater.Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere componente della commissione stessa.))2.I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3.Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4.Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2014, n. 11022Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 8014-2013 proposto da: COMUNE DI MASSAROSA, COMUNE DI PIETRASANTA, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2013, n. 21585Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. - Dott. PIVETTI Marco - Presidente di Sezione - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA P.A. (già Società GI Costruzioni p.a. e già Società Ferrocemento-Recchi p.a.) (P.I. 00904561008), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2008, n. 19808Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. BONOMO Massimo - Consigliere - Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DANECO S.P.A., (GIÀ D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.P.A., GIÀ DANECO TECINIM0NT ECOLOGIA S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA …Leggi di più...
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2008, n. 19494Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Primo Presidente f.f. - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. DURANTE Bruno - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. SALMÈ Giuseppe - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MULAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato NARESE CALOGERO, …Leggi di più...
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2008, n. 3518Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. MALPICA Emilio - Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PORTO AZZURRO, COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso lo studio dell'avvocato GIAN …Leggi di più...