Art 4

Art. 4.1.La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali e' domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia2.L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione e' concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed e' trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1993

Sentenze10


  • 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-05, n. 202300018
    Provvedimento:
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    • art. 13 della Costituzione·
    • art. 4 del d.lgs. 286/1998·
    • art. 71 della Convenzione di Schengen·
    • art. 96 della Convenzione di Schengen·
    • art. 9 d.l. 76/13·
    • carenza di reddito·
    • condanna penale all'estero·
    • contraddittorietà della motivazione·
    • difetto d'istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • mancanza di parametri di riferimento·
    • non ammissione nel territorio Schengen·
    • non sindacabilità nel merito dei provvedimenti di non ammissione·
    • revoca del permesso di soggiorno·
    • riconoscimento delle sentenze penali estere·
    • segnalazione nel SIS·
    • Sistema d'Informazione Schengen·
    • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di sicurezza pubblica·
    • sviamento dei fatti·
    • tutela della privacy·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2022-07-19, n. 202210220
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis legge 241/1990·
    • art. 21-octies legge 241/1990·
    • art. 32 Reg. CE 810/2009·
    • art. 4 D.Lgs. 286/1998·
    • art. 5 D.P.R. n. 394/1999·
    • art. 5 Trattato di Schengen·
    • diniego di visto turistico·
    • Direttiva Ministero Interno 1 marzo 2000·
    • discrezionalità amministrativa·
    • D.M. Esteri 12 luglio 2000·
    • legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo·
    • modulo uniforme di diniego del visto·
    • motivazione del diniego di visto·
    • oscuramento delle generalità delle parti·
    • tutela dei dati personali·
    • valutazione del rischio migratorio·
    • violazione delle norme sul procedimento amministrativo

  • 3. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-05-02, n. 202004549
    Provvedimento:
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    • art. 21 Reg. CE n. 810/2009·
    • art. 32 Reg. CE n. 810/2009·
    • art. 4 d.m. n. 850 dell'11 maggio 2011·
    • compensazione delle spese·
    • diniego del visto Schengen·
    • discrezionalità amministrativa·
    • giustificazione dello scopo del soggiorno·
    • mezzi di sussistenza sufficienti·
    • motivi di diniego del visto·
    • onere probatorio del richiedente·
    • valutazione del rischio migratorio

  • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-12-30, n. 201915003
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis della l. 241/90·
    • art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90·
    • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/98·
    • art. 5 del trattato di Schengen·
    • carenza di motivazione·
    • comunicazioni procedurali·
    • deroga all'obbligo di motivazione·
    • diniego del visto per motivi turistici·
    • mancanza di traduzione·
    • onere della prova·
    • rimessione in termini·
    • spese processuali·
    • valutazione del rischio migratorio·
    • violazione di legge

  • 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-21, n. 201902357
    Provvedimento:
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    • art. 4 D.lgs. n. 286/1998·
    • diniego del visto turistico·
    • documentazione richiesta per il visto·
    • onere della prova·
    • prova delle condizioni di soggiorno·
    • Regolamento (CE) n. 810/2009·
    • spese di lite·
    • tempestività del ricorso·
    • valutazione del rischio migratorio
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