definizioni
Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)«autorita' richiedente» l'autorita' competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b)«autorita' adita» l'autorita' alla quale e' diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c)«autorita' competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonche', ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorita' giudiziaria;
d)«lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia ((. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia));
e)«condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4.
a)«autorita' richiedente» l'autorita' competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b)«autorita' adita» l'autorita' alla quale e' diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c)«autorita' competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonche', ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorita' giudiziaria;
d)«lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia ((. Il lavoratore e' altresi' considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia));
e)«condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4.