nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
per motivi di prevenzione del terrorismo1.Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
2.Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3.Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita' informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
4.Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione del provvedimento.
4-bis.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
5.Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6.Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
7.All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies e' abrogato.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

Sentenze163


  • 1. TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202300327
    Provvedimento:
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    • affidamento in prova al servizio sociale·
    • art. 380 C.p.·
    • art. 3 L. 241/90·
    • art. 4 D.lgs. 286/98·
    • art. 572 C.p.·
    • art. 576 n. 5 C.p.·
    • art. 577 comma 3 C.p.·
    • art. 582 C.p.·
    • art. 585 C.p.·
    • art. 5 D.lgs. 286/98·
    • art. 610 C.p.·
    • art. 9 D.lgs. 286/98·
    • bilanciamento degli interessi·
    • bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti individuali·
    • difetto di motivazione·
    • diritto amministrativo·
    • diritto penale·
    • eccesso di potere·
    • giudizio prognostico di pericolosità sociale·
    • pericolosità sociale·
    • permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo·
    • principio del tempus regit actum·
    • reati ostativi al permesso di soggiorno UE·
    • revoca permesso di soggiorno UE·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • tutela del diritto alla permanenza in Italia·
    • valutazione della pericolosità sociale·
    • violazione di legge

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-10, n. 202304752
    Provvedimento:
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    • art. 13 d.lgs. n. 286/1998·
    • atti discrezionali dell'amministrazione·
    • atti endoprocedimentali riservati·
    • bilanciamento di interessi·
    • compensazione delle spese·
    • diritti costituzionali·
    • diritto all'unità familiare·
    • diritto di difesa·
    • espulsione amministrativa·
    • libertà di manifestazione del pensiero·
    • ordinanza istruttoria·
    • pericolosità sociale·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • tutela della sicurezza pubblica

  • 3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-04-13, n. 202306395
    Provvedimento:
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    • art. 13 d.lgs. 286/1998·
    • art. 3 d.l. 144/2005·
    • art. 7 legge 241/1990·
    • art. 8 CEDU·
    • art. 97 Costituzione·
    • carenza di motivazione·
    • contraddittorietà estrinseca·
    • difetto di istruttoria·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • espulsione·
    • fondati motivi di pericolosità·
    • misure preventive·
    • oscuramento dei dati personali·
    • pericolosità sociale·
    • spese di giudizio·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della vita familiare·
    • violazione di legge

  • 4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-16, n. 202300670
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 103 D.L. 34/2020·
    • condanna per reato in materia di stupefacenti·
    • pericolosità sociale·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • spese di lite compensate

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-23, n. 202401790
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    • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998·
    • art. 3 d.l. n. 144 del 2005·
    • bilanciamento degli interessi·
    • discrezionalità amministrativa·
    • espulsione·
    • inammissibilità delle nuove domande art. 104 c.p.a.·
    • minaccia alla sicurezza dello Stato·
    • nulla osta della Procura della Repubblica·
    • radicalizzazione religiosa·
    • violazione art. 8 CEDU
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