nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

Art. 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo1.Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
"((Art. 270-quater.)) (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di ((atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo)), anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.
(( Art. 270-quinquies.)) (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di ((atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo)), anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
(( Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia)).
((1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'". ))
Entrata in vigore il 1 agosto 2005

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