(analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorita' amministrative indipendenti).
Art. 12. (Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione
delle autorita' amministrative indipendenti).1.Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2.Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3.I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4.Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
delle autorita' amministrative indipendenti).1.Le autorita' amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2.Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.
3.I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4.Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attivita' consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonche' i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
Nota all'art. 12:
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».