requisiti fitosanitari per le piante madri di «pre-base» e per i materiali di «pre-base»

Art. 30. Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base»
e per i materiali di «Pre-Base»1.All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2.Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3.In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» in questione.
4.Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
5.Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.
6.In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di «Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.
7.Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
8.Il comma 1 non si applica alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2021
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