disposizioni in materia di recupero di aiuti di stato innanzi agli organi di giustizia civile

Art. 1. Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia civile1.Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", il giudice puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a)gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b)pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2.Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimita' della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata gia' deferita la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. Non puo', in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3.Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.
4.Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.
5.Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se e' gia' stato concesso il provvedimento di sospensione la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gia' fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione gia' concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.
6.Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008

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