disposizioni in materia di recupero di aiuti di stato innanzi agli organi di giustizia civile

Art. 1. Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile1.I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (11)
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (11)
((16))-------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso". -------------AGGIORNAMENTO (16)
La L. 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto (con l'art. 61, comma 4) che "L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 34, comma 8, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, continua ad applicarsi ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 4 gennaio 2013

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