pensione di vecchiaia

Art. 2. Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.
La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
La misura della pensione non puo' essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento. ((7))
Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma e' cosi' ridotta per l'anno 1989:
a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;
b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;
c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni.
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonche' all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento e' calcolato in conformita' alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1990, N. 236.
Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarieta' di cui all'articolo 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformita' al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresi, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilita' ed indiretta maturate ai sensi della presente legge.
---------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della presente legge.
Entrata in vigore il 4 giugno 1992

Sentenze20


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