Art 3

Art. 3.1..
2.L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.
Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita'.
3.L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4.Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.
5.Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennita', restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.
6.Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorche' non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente e tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.
7.Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunita' economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunita' economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunita' economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.
Entrata in vigore il 25 giugno 2010
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