Art 1

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923-I, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte di cassazione del Regno e degli Uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono obbligatorie per i Comuni;

1) le spese necessarie per il primo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello e relative Procure generali, delle Corti di assise, dei Tribunali e relative Regie procure, e delle Preture e sedi distaccate di Pretura;

2) le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonche', per le sedi distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria;

3) le spese per la pulizia dei locali innanzi indicati; esclusa quella nell'interno delle stanze adibite agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a termini dell'articolo 175 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924-II, n. 2271, ed in loro mancanza dei giornalieri a sensi del R. decreto 7 marzo 1938-XVII, n. 305, ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la tabella organica non e' addetto alcun usciere, le persone nominate dai capi degli Uffici medesimi a norma dell'articolo 141, lettera F), del regolamento generale giudiziario approvata con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Tuttavia non sono comprese fra le dette spese obbligatorie per i Comuni quelle necessarie per il funzionamento delle Sezioni di Corti di appello per i minorenni e dei Tribunali per i minorenni e rispettive Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso edificio, ove ha sede il centro di rieducazione dei minorenni: in tal caso alle spese per il funzionamento degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1940-1941 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
((1))-------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 novembre 1951, n. 1403 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato e' autorizzato a provvedere, in via straordinaria, a sue cure e spese, nel limite complessivo di lire 300 milioni, alla fornitura ed alla riparazione dei mobili e degli impianti degli uffici giudiziari che saranno indicati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1951
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi