misure di accoglienza

Art. 5. Misure di accoglienza1.Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo1-bisdel decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2.Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3.La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.
4.L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5.L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.
6.Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.
7.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Note all'art. 5.
- L'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato). - (Omissis).
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite.
Omissis.».
- L'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - Omissis.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
Omissis.».
- Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, reca: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233 reca: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.».
- L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recita:
«Art. 17 (Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale). - 1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del testo unico.
2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
3. La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'art.
4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.
4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.».
Entrata in vigore il 21 luglio 2005

Sentenze14


  • 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-15, n. 202300642
    Provvedimento:
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    • art. 32 c.p.a.·
    • art. 60 c.p.a.·
    • diniego di ammissione al sistema di accoglienza·
    • diritto all'accoglienza·
    • D.lgs. 142/2015·
    • misure di accoglienza·
    • obbligo di provvedere dell'amministrazione·
    • silenzio inadempimento della pubblica amministrazione·
    • sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale·
    • tutela dei richiedenti protezione internazionale

  • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-16, n. 202300045
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 32 c.p.a.·
    • art. 60 c.p.a.·
    • diritti dei richiedenti asilo·
    • D.lgs. 142/2015·
    • misure di accoglienza·
    • obbligo di provvedere dell'amministrazione·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • silenzio inadempimento·
    • sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

  • 3. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-15, n. 202300640
    Provvedimento:
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    • ammissibilità al sistema di accoglienza·
    • annullamento del diniego·
    • art. 11 d.lgs. 142/2015·
    • art. 1 d.lgs. 142/2015·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diniego di presa in carico·
    • formalizzazione della richiesta·
    • giudizio impugnatorio·
    • misure di accoglienza·
    • obbligo di provvedere·
    • protezione internazionale·
    • richiesta di protezione internazionale·
    • silenzio inadempimento·
    • sistema di accoglienza·
    • sospensioni delle misure di accoglienza

  • 4. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-16, n. 202300044
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    • art. 60 c.p.a.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diniego di ammissione al sistema di accoglienza·
    • diritti dei richiedenti protezione internazionale·
    • diritto all'accoglienza·
    • D.lgs. 113/2018·
    • D.lgs. 142/2015·
    • gratuito patrocinio·
    • misure cautelari·
    • obbligo di provvedere dell'amministrazione·
    • silenzio-inadempimento·
    • sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale·
    • tutela della privacy

  • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-16, n. 202300046
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 60 c.p.a.·
    • compensazione spese di lite·
    • diniego di presa in carico nel sistema di accoglienza·
    • D.lgs. 142/2015·
    • gratuito patrocinio·
    • misure di accoglienza·
    • richiesta di protezione internazionale·
    • silenzio-inadempimento·
    • sospensione procedimentale
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