aree
Art. 10. Aree
Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.
La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneita' di quelle gia' indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.
Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.
Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.
Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adottera' la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta giorni.
Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica previste dalla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.
La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneita' di quelle gia' indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengono la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal provveditore agli studi della provincia, dal medico provinciale, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati.
Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione del piano triennale di finanziamento regionale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.
Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il presidente della giunta regionale emette, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il formale provvedimento di vincolo.
Decorsi infruttuosamente i termini di cui al terzo comma, le aree saranno prescelte, sentita la commissione di cui al secondo comma, dall'organo regionale competente, che adottera' la relativa delibera, con gli stessi effetti, entro i successivi sessanta giorni.