Art 51

Art. 51.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,))si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 29 marzo 2004
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