Art 1
Art. 1.((I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22.