Art 1

Art. 1.((I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dai successivi articoli 21 e 22.
Entrata in vigore il 29 marzo 2004
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