modifiche all'articolo 391

Art. 15. Modifiche all'articolo 3911.I primi tre commi dell'articolo 391 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.».
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 391 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto.
Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi