Art 8

Art. 8.


Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche regionali

1.Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:
a)coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b)coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c)coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2.La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3.Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4.A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.
5.La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6.Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all'art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale:
"Art. 283. (Divieto e obbligo di dimora). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorita' le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione."
"Art. 284. (Arresti domiciliari). 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie."
"Art. 285. (Custodia cautelare in carcere). 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non per il tempo e con le modalita' strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale."
"Art. 286. (Custodia cautelare in luogo di cura). 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3."
Entrata in vigore il 4 gennaio 2013
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