Art 14

Art. 14.


Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1.Le disposizioni in materia di incandidabilita' del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi