Art. 2.(( (Prestazioni di lavoro all'estero). ))((1.Il datore di lavoro che distacca in uno Stato membro o in uno Stato terzo un lavoratore nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, e' tenuto a fornire allo stesso, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le seguenti ulteriori informazioni:
a)il paese o i paesi in cui deve essere svolto il lavoro all'estero e la durata prevista;
b)la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione;
c)le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
d)ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
e)la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
f)le eventuali indennita' specifiche per il distacco e le modalita' di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
g)l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
2.Al lavoratore che e' inviato in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' le ulteriori informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
3.Il presente articolo non si applica al personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, ne' ai lavoratori marittimi ed ai lavoratori della pesca.))((1))---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° agosto 2022".
Entrata in vigore il 29 luglio 2022
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