prestazioni di lavoro all'estero

Art. 2. Prestazioni di lavoro all'estero1.Le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme alle seguenti ulteriori informazioni:
a)la durata del lavoro da effettuare all'estero;
b)la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione;
c)gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero;
d)le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.
2.L'informazione relativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), puo' essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
Entrata in vigore il 12 giugno 1997
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