(attribuzione nuovi stipendi)

Art. 83.(Attribuzione nuovi stipendi)

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1 marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonche' per la valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio.
Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, e' attribuito quest'ultimo stipendio.
Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il personale interessato e' collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.
Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1 marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianita', qualora piu' favorevole.
Per il dipendente che, successivamente al 1 marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1 marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:
1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;
2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1 marzo 1979.
Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1 marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante e' determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980

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