(compenso per il personale del ministero di grazia e giustizia)
Art. 168.(Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia)
In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonche' a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente. (5) (11) (12) ((25))---------------AGGIORNAMENTO (5)Il D.L. 6 giugno 1981, n. 284, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1981, n. 431, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1983; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che: "Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto e' integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed e' fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 3.386.250 ore per l'anno 1983".---------------AGGIORNAMENTO (11)Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le disposizioni del presente articolo restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che: "Il monte ore per il periodo dal 1 giugno 1983 al 31 dicembre 1983 e' fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili".---------------AGGIORNAMENTO (12)La L. 12 aprile 1984, n. 65 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo restano ulteriormente in vigore; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che: "Il monte ore per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 e' fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili".---------------AGGIORNAMENTO (25)La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 60) che le disposizioni del presente articolo "si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purche' in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse".
In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, e' autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1 giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonche' a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente. (5) (11) (12) ((25))---------------AGGIORNAMENTO (5)Il D.L. 6 giugno 1981, n. 284, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1981, n. 431, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo si applicano sino al 31 dicembre 1983; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che: "Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto e' integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed e' fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 3.386.250 ore per l'anno 1983".---------------AGGIORNAMENTO (11)Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le disposizioni del presente articolo restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che: "Il monte ore per il periodo dal 1 giugno 1983 al 31 dicembre 1983 e' fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili".---------------AGGIORNAMENTO (12)La L. 12 aprile 1984, n. 65 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del presente articolo restano ulteriormente in vigore; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che: "Il monte ore per il periodo dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1984 e' fissato in 7.640.000 ore, delle quali 240.000 per il personale degli archivi notarili".---------------AGGIORNAMENTO (25)La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 60) che le disposizioni del presente articolo "si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purche' in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse".