(retribuzioni)

Art. 133.(Retribuzioni)

In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilita', delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilita' dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1 dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1 gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata;, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972; n. 748, e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennita' di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica.
Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennita' pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonche' dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980
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