(trasferimento d'ufficio).

Art. 1. (Trasferimento d'ufficio).1.Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2.Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a)mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b)quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.((3.Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.))4.Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')). Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5.Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2009
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